Come funzionano le detrazioni fiscali per spese di interventi di riqualificazione energetica e ammodernamento degli edifici specifici?
La definizione di Ecobonus racchiude le speciali agevolazioni per interventi edilizi finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione degli edifici e alla loro conformità antisismica. A queste si aggiungono anche la manutenzione del verde, il rifacimento delle facciate, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e di box auto.
Le detrazioni, spalmate di norma in un arco temporale di dieci anni, hanno solitamente un limite di spesa e quote varianti in funzione dei miglioramenti ottenuti. Le agevolazioni spettano a tutti i contribuenti che rispettano determinate procedure di fatturazione e pagamento. Dal 2018, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati.
Possono usufruire dell’Ecobonus 2020 tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- acquisto e posa in opera di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Cos’è il bonus facciate?
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare:
- i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015,
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.
In pratica, occorrerà realizzare il cappotto termico, che consiste in una serie di strati isolanti applicati esternamente o internamente agli edifici in modo tale da garantire un isolamento, sia termico che acustico, completo.
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